Imposta Unica Comunale - IUC

Con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilita' 2014), e' stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l'altro all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) e' composta da:
IMU (Imposta Municipale Unica): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (Tributo Servizi Indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobili, per servizi indivisibili comunali;
TARI (Tributo Servizio Rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Per l’anno d’imposta 2017 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. 
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli. 
IMU 2017
Esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze N.1 C2, N.1 C6 e N.1 C7 fatta eccezione per le categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
Aliquote per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili: 7,6 per mille
Riduzione del 50% della base imponibile dell'imposta per i proprietari che concedono ai figli o ai genitori un immobile in comodato gratuito purche' si verifichino le seguenti condizioni:
Il comodante possiede un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato
Il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale
Deve essere stipulato un contratto di comodato che deve anche essere registrato. Quindi il beneficio decorre dalla data di registrazione, sempre che esistano le condizioni di cui sopra
Esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani. Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
Scadenze:
Acconto: 16 giugno 2017
Saldo: 16 dicembre 2017
TASI 2017
Esenzione per le abitazioni principali, non di lusso (A/1, A/8 e A/9) ed una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale (C6/C7 e C/2)
Esenzione per una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani, residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, non locata o data in comodato d'uso
Esenzione per gli inquilini che hanno scelto l'unita' immobiliare come abitazione principale. I proprietari pagheranno l'85%
Aliquota per tutti gli altri fabbricati: 1 per mille
Scadenze:
Acconto: 16 giugno 2017
Saldo: 16 dicembre 2017
L'intero importo del tributo dovuto potra' essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata. 
TARI 2017 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12/04/2017, si delibera quanto segue:
la TARI riguarda tutti i cittadini che posseggono locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
Per il calcolo si tiene conto della superficie, della destinazione degli immobili
La riscossione della TARI e' fatta in forma diretta da questo Comune con l'invio ai contribuenti di modelli F24 precompilati
Scadenze:
1 rata 30 giugno 2017
2 rata 30 settembre 2017
3 rata 30 novembre 2017
L'intero importo del tributo dovuto potra' essere versato in un'unica rata con scadenza 30 novembre 2017.
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